Contrattempi con i voli programmati: ritardi, cancellazioni del viaggio, e mancate spiegazioni in merito. e’ possibile ottenere il risarcimento?

Quando si prende un aereo per spostarsi da un luogo ad un altro, capita spesso di incorrere in situazioni in cui una volta giunti all’aeroporto, la Compagnia aerea tardi ad imbarcare i passeggeri omettendo di fornire adeguate spiegazioni in merito, oppure ancora, situazioni in cui la Compagnia di volo comunichi solo qualche ora prima della partenza lo spostamento dell’orario programmato, o, nella peggiore delle ipotesi, che il volo sia stato cancellato.


Tali inconvenienti, oltre a creare un evidente disagio materiale agli utenti, sono generatori di situazioni di stress che arrecano un vero e proprio danno ai viaggiatori.


Proprio per tali motivi, la legge si preoccupa di tutelare gli utenti.


A tal riguardo, è stato emanato a livello comunitario il Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale istituisce delle regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.


Nella premessa del suddetto Regolamento, al considerando n. 2 è riconosciuto che: “il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri”, e nel considerando n. 12 che: “Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)”.


Venendo quindi alla prima ipotesi del negato imbarco, l’art. 4 del Regolamento prevede che qualora la Compagnia possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo deve effettuare le seguenti attività a tutela del passeggero:


  • In primo luogo fare appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione “in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo”.
  • Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.
  • In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, “il vettore aereo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”.

Venendo invece ai rimedi esperibili nelle ipotesi di cancellazione o ritardo del volo, bisogna osservare come Il citato Regolamento n. 261/2004 preveda, innanzitutto, degli specifici obblighi di informazione ed assistenza ai passeggeri. Precisamente, nel caso di cancellazione del volo (art. 5), è previsto il diritto al rimborso o il diritto all’imbarco su un volo alternativo (art. 8). Nel caso di ritardo (art. 6), invece, la Compagnia deve garantire una serie di servizi al passeggero (art. 9). In particolare l’art. 9 prevede che: “il passeggero ha diritto a titolo gratuito:


  • A pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
  • Alla sistemazione in albergo: — qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o — qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
  • Al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

Ed Inoltre “il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica” ed il vettore aereo operativo deve prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati”.


In ogni caso, in ipotesi di cancellazione o ritardo del volo, l’art. 7 del medesimo Regolamento, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, prevede che: “ci passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EURO per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EURO per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (…)”.


Peraltro, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza “Sturgeon” del 19 novembre 2009 (causa C-402/07 e causa C-432/07), ha operato una totale equiparazione del ritardo superiore alle 3 ore di un volo rispetto alla completa cancellazione dello stesso, stabilendo all’uopo il principio secondo cui i passeggeri, in entrambi i casi in esame, hanno diritto ad una compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE 261/04, di € 250, € 400 o € 600 (la cifra varia, come sopra esposto, in base alla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione).
Pertanto, si può in conclusione affermare che i passeggeri che siano giunti a destinazione, a causa di una cancellazione o di un ritardo del volo, con un ritardo di oltre tre ore rispetto all’orario originariamente previsto, avranno sempre e comunque diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7.


ATTENZIONE PERO’: il mancato diritto alla compensazione pecuniaria può verificarsi solamente se il vettore “può dimostrare che la cancellazione [o il ritardo] del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (artt. 5 e 3).

DUNQUE NEL CASO IN CUI MALAUGURATAMENTE TI VENISSI A TROVARE IN UNA DELLE SITUAZIONI IPOTIZZATE, NON ESITARE A FARE VALERE I TUOI DIRITTI (DI PASSEGGERO).



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