La segnalazione in CRIF

Quali modalità devono essere osservate dalle banche per l’iscrizione alla centrale dei rischi?

Quando si incorre in ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento, ci si espone al rischio di essere segnalati in CRIF come cattivi pagatori.


CRIF è l’acronimo di Centrale Rischi Finanziari, una società che gestisce una banca dati costituita dalle informazioni provenienti dalle Banche e dagli enti finanziatori, il cui scopo è quello di valutare l’affidabilità economica dei soggetti che richiedono i finanziamenti.


Ma quando avviene precisamente la segnalazione, e quali sono le modalità che devono essere osservate dagli istituti di credito?


A tal proposito, si osserva preliminarmente che il primo presupposto fondamentale è quello in virtù della quale il cliente è segnalato laddove l’importo che deve restituire all’intermediario è pari o superiore ad € 30.000,00.


Il Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, stabilisce purtroppo che per la trasmissione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) non è necessario richiedere il consenso dell’interessato, in quanto il trattamento dei dati personali è finalizzato a garantire il perseguimento di legittimi interessi degli enti Partecipanti all’utilizzo del SIC, e per le finalità individuate dal medesimo Codice di Condotta.


Costituiscono in tal senso legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell’interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.


In ogni caso, la trasmissione dei dati sul SIC viene effettuata dall’istituto partecipante solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l'informativa specifica.


Altro presupposto limitativo per l’istituto di credito per la segnalazione alla Centrale dei Rischi è rappresentato dal ritardo nel pagamento di un finanziamento.


La segnalazione viene resa visibile sul Sistema di informazioni creditizie solo in caso di mancato pagamento per due mesi consecutivi. 


Tuttavia l’istituto di credito ha l’obbligo di inviare un preavviso in cui informa che la segnalazione relativa ai ritardi verrà resa disponibile sul SIC se non viene tempestivamente sanata.


Si segnala che il preavviso di segnalazione al consumatore è previsto dall’art. 4 co. 7 del Codice di Condotta, il quale statuisce testualmente che: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”.


Anche l’art. 125 co. 3 T.U.B, a tal riguardo, prevede che: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.


Dunque, la segnalazione del ritardo viene trasmessa al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) decorsi 15 giorni dall’invio del preavviso all’interessato.


Ove si regolarizzi subito il ritardo, l’informazione non verrà recepita sul SIC di CRIF.


La segnalazione dei ritardi successivi al primo avviene, invece, mensilmente e anche per una sola rata.


In questo caso si riceverà una comunicazione in cui si viene informati della già avvenuta segnalazione del ritardo sul SIC.


Ma cosa avviene una volta segnalati?


CRIF fornisce informazioni creditizie agli istituti di credito a cui si richiede un successivo finanziamento, ma non approva né rifiuta le richieste di finanziamento eventualmente fatte dalla persona.


Sono gli istituti di credito stessi che sulla base delle informazioni raccolte presso CRIF e altri fornitori, decidono se accettare o meno la richiesta di finanziamento, peraltro sempre in base alle proprie politiche di credito.


Secondo la giurisprudenza ormai unanime, in ogni caso, la segnalazione di una posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi non può scaturire automaticamente dal verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore, ma richiede una preliminare valutazione dell’intermediario sulla complessiva situazione finanziaria del cliente debitore, non limitata al solo rapporto tra il cliente e la banca segnalante (Cfr. cap. II, sez. 2, par. 1.5 della Circolare n. 139/1991)


Il sistema di centralizzazione dei rischi, come detto, è finalizzato a migliorare la gestione e il contenimento del rischio di credito da parte degli intermediari, oltre che ad accrescere la stabilità del sistema finanziario, a favorire l’accesso al credito e a contenere il sovra-indebitamento.


Tuttavia, il perseguimento di tali finalità non può prescindere dalla considerazione degli interessi dei singoli soggetti segnalati e dei danni che potrebbero subire a causa di segnalazioni negative e/o segnalazioni illegittime.


Si segnala infine che i dati relativi a prestiti e finanziamenti presenti nel sistema di informazioni creditizie di CRIF vengono cancellati automaticamente, senza bisogno di richieste specifiche. I tempi di cancellazione cambiano in base al tipo di dato e sono stabiliti per legge dal Codice Deontologico.


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