La caparra confirmatoria

In cosa consiste e quali conseguenze determina in caso di inadempimento contrattuale?

La caparra confirmatoria rappresenta un impegno ad onorare le condizioni di un contratto. L’art. 1385 del codice civile rubricato “caparra confirmatoria”, al primo comma dispone che: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”.


La caparra confirmatoria in virtù di quanto previsto dal menzionato articolo, dunque, assolve una funzione garantistica e consiste nella dazione, per l’appunto, di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili (nella prassi quasi sempre una somma di denaro) che una parte consegna all’altra, a testimonianza della serietà dell’impegno assunto con la conclusione del contratto.


Nel caso di inadempimento il comma secondo dell’art. 1385 c.c. stabilisce che: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata”.


Quindi, mediante tale istituto, la parte che ha versato la caparra (promissario acquirente) si impegna a stipulare il contrato definitivo (che nel caso di compravendita di un immobile è rappresentato dal rogito notarile), pena la perdita della caparra stessa. La parte che invece l'ha ricevuta (promittente venditore) si impegna a non recedere e, quindi, a vendere il proprio bene, pena la restituzione di quanto ricevuto, più il pagamento del doppio dell’importo, alla parte che l’ha versata.


Il terzo comma dell’art. 1385 c.c. stabilisce inoltre che: “Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.


Pertanto, se la parte adempiente sceglie l’esecuzione specifica del contratto o la risoluzione per inadempimento, potrà agire giudizialmente chiedendo che il contratto venga comunque concluso, oppure una pronuncia che, oltre alla risoluzione del contratto, preveda un risarcimento del danno.


Si osserva quindi che con la risoluzione del contratto la parte non inadempiente potrebbe, in sede giudiziale, ottenere il risarcimento del danno subito, in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla caparra confirmatoria, tuttavia, in tal caso, deve essere fornita la prova del (maggiore) danno subito.


Occorre peraltro evidenziare che nel caso in cui la parte non inadempiente voglia chiedere la risoluzione del contratto, l’inadempimento dell’atra parte deve essere imputabile e non di scarsa importanza. Infatti, l'art. 1455 c.c. dispone che: “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.


La caparra confirmatoria sotto tale profilo si distingue quindi dalla caparra penitenziale disciplinata dal successivo articolo 1386 c.c., la quale, pur consistendo nella dazione di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili al momento della conclusione del contratto, a differenza della caparra confirmatoria, non assolve la funzione di risarcimento del danno per l’eventuale mancata esecuzione del contratto, ma la funzione di corrispettivo del recesso.


L’art. 1386 c.c. stabilisce infatti che «Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta”.


Dunque, in tal caso, la caparra penitenziale, a differenza della caparra confirmatoria che consiste in una sorta di liquidazione forfettaria del danno, prevede un corrispettivo predeterminato dai contraenti.


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