Figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente

Quando cessa il diritto al mantenimento?

Il dovere di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori ed è tutelato dagli artt. 147 e ss del Codice Civile, oltre che dall’art. 30 della Costituzione.


In particolare, l’art. 147 c.c. statuisce che: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.


Allo stesso modo, l’art. 30 co. 1 e 2 della Costituzione prevede che: “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.


Pertanto, quello di mantenere i figli è un obbligo che grava su entrambi i genitori, e dalla nascita arriva fino al raggiungimento della relativa indipendenza economica.


Detto obbligo, peraltro, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, persistendo anche laddove il figlio maggiorenne non abbia ancora raggiunto l’autosufficienza.


Tuttavia, pur non essendo previsto un limite di legge relativo all’età, la persistenza dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori è vincolato – come ricordato dalla costante giurisprudenza della Cassazione – al corrispondente onere, gravante in capo al figlio maggiorenne, di perseguire concretamente un progetto educativo e un percorso di formazione “nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”.


Ciò comporta che nell’ambito di un giudizio civile per ottenere l’assegno di mantenimento, il figlio maggiorenne o il genitore interessato, dovrà fornire compiuta prova dell’impegno profuso dal medesimo figlio, negli studi o nella ricerca di un’attività lavorativa consona al percorso di studi seguito.


Il giudice di merito dovrà quindi verificare la domanda sulla base di una serie di presupposti, tra cui, l’età del figlio, il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica, e l’impegno profuso nel reperimento di un’occupazione.


In assenza di una compiuta prova, il genitore potrà essere esonerato dal relativo obbligo.


A conferma di quanto esposto, da ultimo, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 8049 dell’11 marzo 2022 ha stabilito che l’assegno di mantenimento per il figlio ventiquattrenne è revocabile anche se non è ancora economicamente autosufficiente.


Con detta pronuncia la Cassazione è ritornata su un tema molto dibattuto, anticipando il limite di età oltre il quale il diritto del figlio a ottenere un contributo per il proprio mantenimento cessa.


L’ordinanza in questione, richiamando il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, ha ribadito come il figlio divenuto maggiorenne abbia diritto al mantenimento a carico dei genitori: “soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca nel medesimo giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”, accogliendo nel caso di specie le doglianze paterne che chiedevano la domanda di revisione dell’assegno di mantenimento, con cessazione di detto obbligo, considerato che dalla pronuncia emessa dal giudice di merito “erano passati sei anni dal conseguimento della licenza media” da parte del figlio, “senza che lo stesso avesse trovato un lavoro né avesse intrapreso un percorso di formazione, con conseguente dimostrazione della sua inerzia colpevole”. Sicchè, la decisione sulla decadenza dell’obbligo di mantenimento in favore del figlio ha trovato la sua giustificazione nella comprovata e colpevole inerzia di quest’ultimo, a rendersi autonomo dopo il decorso della maggiore età.


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