Il ruolo del CTU trova la sua disciplina nel codice di procedura civile. Precisamente, il Consulente tecnico d’ufficio è un professionista (ingegnere, medico, psicologo, architetto, meccanico, biologo etc..) iscritto negli appositi albi istituiti presso ogni Tribunale, del quale il Giudice può avvalersi nell’ambito di una causa civile, laddove ai fini della decisione della controversia sia richiesta una specifica competenza in una determinata materia.
Dunque, in tal senso, il Consulente tecnico d’ufficio (anche detto “CTU”) non è altro che un ausiliario del Giudice, al quale lo stesso può ricorrere per sopperire alle proprie carenze di conoscenza, e risolvere questioni tecniche che esulano dalle proprie competente, ma sono ritenute comunque utili ai fini della decisione.
La consulenza, in realtà, può essere ammessa o come ausilio per la valutazione di quanto dedotto o eccepito ma, comunque, provato in corso di causa, ovvero per valutare circostanze conoscibili solo attraverso particolari cognizioni o con l’ausilio di peculiari strumenti tecnici.
Nel primo caso la CTU presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati completamente dimostrati dalle parti, mentre nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte di prova.
Alla nomina del CTU, che può avvenire su richiesta delle parti o d’ufficio (poiché direttamente disposta dal Giudice) segue il conferimento dell’incarico ed il relativo giuramento – “di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate, al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità” (art. 193 c.p.c.) – che il medesimo CTU rende in apposita udienza, al cospetto del Giudice che lo ha nominato e degli avvocati difensori delle parti in causa.
Nella medesima udienza al CTU vengono formulati i quesiti ai quali lo stesso dovrà rispondere mediante la redazione della Consulenza tecnica.
Attraverso poi il conferimento dell’incarico, il CTU, di concerto con gli avvocati, fissa l’inizio delle operazioni peritali, ed il luogo ove esse debbano svolgersi, e relaziona il Giudice in tal senso.
A seguito dello svolgimento delle operazioni peritali seguono tre fasi, scandite da termini più o meno variabili (a seconda anche della complessità della relazione tecnica) – e definiti anch’essi in sede di udienza di conferimento dell’incarico – nell’ambito dei quali è previsto un primo termine entro il quale il CTU deve inviare una bozza della relazione alle parti in causa, un secondo termine in cui le parti formulano le proprie osservazioni al CTU, ed un terzo termine in cui si ha la stesura ed il deposito della relazione finale.
Un importante ruolo che deve quindi essere messo in luce è quello del Consulente tecnico di parte.
Infatti, oltre alla nomina del CTU che, come detto, è ausiliario del Giudice (e deve pertanto essere terzo ed imparziale), all’udienza di conferimento dell’incarico è data la facoltà alle parti di farsi affiancare da un proprio Consulente tecnico di parte, mediante nomina, che può avvenire fino all’inizio delle operazioni peritali.
Il Consulente tecnico di parte (anche detto “CTP”) ove nominato, affiancherà il consulente tecnico d’ufficio e potrà partecipare alle operazioni peritali e monitorare il relativo svolgimento.
Inoltre, il ruolo del CTP riveste una fondamentale importanza durante la stesura della consulenza tecnica.
Difatti, in caso di nomina del CTP, la bozza verrà trasmessa dal CTU agli avvocati difensori delle parti, i quali, a loro volta trasmetteranno la bozza al proprio CTP invitandolo a formulare le compiute osservazioni sulla base delle specifiche competenze di cui è munito e, ove necessario, a cercare di “indirizzare” il CTU verso un accertamento che possa confermare le ragioni della propria parte.
In conclusione, poiché la decisione del libero professionista a cui conferire l’incarico di CTP è fatta dalla parte personalmente, appare evidente come sia importante che lo studio legale al quale quest’ultima si affida, possegga dei validi riferimenti in ogni specifico campo di consulenza che potranno, così, coadiuvare al meglio la difesa.