Il danno da perdita del rapporto parentale

Quando si può ottenere il risarcimento?

Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.


La Suprema Corte di Cassazione ritiene configurabile il diritto al risarcimento in caso non solo di perdita (per morte del congiunto), ma anche di mera lesione del rapporto parentale derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti, e dà diritto a ristoro, ex art. 2059 cod. civ., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso – sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna).


In altre parole, quando il soggetto vittima del fatto illecito non perde la vita ma riporta, comunque, conseguenze a livello psico-fisico tali da comportare il mutamento delle abitudini quotidiane nel rapporto con il parente, (anche) quest’ultimo ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.


Presupposto fondamentale per richiedere, in via giudiziale, il risarcimento del danno è l’individuazione di un fatto illecito altrui. Facciamo riferimento, ad esempio, ad un grave incidente stradale o, ancora, ad un errore medico.
Ma quali sono i soggetti legittimati a richiedere il risarcimento?

  • Parenti entro il 6° grado;
  • Conviventi more uxorio;
  • Affini.

La prova del danno da perdita parentale deve consentire di desumere l’attualità del legame affettivo tra il parente e la vittima, la sua importanza e la sua non occasionalità. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte evoluzione della giurisprudenza in tema di risarcimento del convivente more uxorio. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente una:

  • Stabile relazione affettiva: quindi non è necessario il vincolo matrimoniale;
  • Progetto di vita comune: occorre fornire la prova rigorosa;
  • Condivisione spese di vita.

Va rilevato che la giurisprudenza sul tema si va evolvendo nel senso di non richiedere più la convivenza come aspetto necessario per il riconoscimento del danno parentale. Questa posizione ha aperto la strada, pertanto, alla risarcibilità del danno da perdita parentale anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto.


Con una sentenza del 4 marzo 2021 il Tribunale di Lecce ha riconosciuto, infatti, il diritto al ristoro al cognato che faceva le “funzioni di padre”.
Anche il rapporto sussistente tra nonni e nipoti assume una rilevanza giuridicamente qualificata a prescindere dalla convivenza. Pertanto, la giurisprudenza non esclude la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Lo ha affermato di recente il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 1010/2021. Nel caso di specie, era stata dimostrata la sussistenza di un forte legame tra una bambina e sua nonna, che era rimasta vittima di un grave incidente stradale, perdendo la vita. La bambina era solita trascorrere tutti i pomeriggi con la nonna e durante le vacanze estive si trasferiva presso la sua abitazione, sicché il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di risarcire anche la nipote per la perdita della nonna a causa del sinistro.


Il giudice, accertata la lesione del rapporto parentale, provvede a liquidare il risarcimento sulla base di specifiche tabelle pubblicate dal Ministero della Giustizia. In ogni caso, sulla scorta del principio di personalizzazione del danno, egli potrà aumentare la misura risarcitoria sulla base di quanto emerso dalle prove fornite in giudizio quali, ad esempio: convivenza, presenza di altri familiari, apporto economico del parente, distanza (se non convivente).


Infine occorre ricordare che la prova potrà essere fornita anche per presunzioni, che dovrà essere più rigorosa, in proporzione al grado di parentela o, più in generale, al rapporto affettivo con la vittima.


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