La prescrizione delle cartelle esattoriali

Quando si può presentare il ricorso?

Terminata l’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid_19, dal mese di settembre 2021, è ripresa a pieno regime l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.


Molti cittadini si sono quindi visti recapitare negli ultimi mesi cartelle esattoriali aventi ad oggetto le richieste di pagamento più disparate.


A fronte della ricezione di una cartella esattoriale ci si chiede, quindi, quando è possibile ottenerne l’annullamento per intervenuta prescrizione.


Per rispondere al quesito occorre rammentare che l’articolo 2934 del codice civile prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.


Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è stato a lungo oggetto di dibattito giurisprudenziale.


Gli Ermellini con la sentenza a SS. UU. n. 23397 del 2016, hanno statuito che la prescrizione della cartella di pagamento (anche qualora la stessa non venga impugnata diventando definitiva), dipende dalla natura del credito ad essa sotteso.


A titolo esemplificativo, quindi:

  • TRIBUTI ERARIALI (irpef, iva, ires etc) dieci anni;
  • BOLLO AUTO tre anni;
  • SANZIONI AMMINISTRATIVE cinque anni;
  • TRIBUTI COMUNALI (imu, tari etc) e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (inps, inail) cinque anni;

Sicchè al fine di stabilire se la cartella notificata sia andata in prescrizione, occorrerà verificare il termine di prescrizione previsto per il debito in essa contenuto, e metterlo in raffronto con la data di notifica della cartella esattoriale.


Occorre tenere presente che, qualora l’amministrazione abbia inviato un atto interruttivo della prescrizione (c.d. intimazione di pagamento), il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.


Tuttavia nel periodo di emergenza epidemiologica il Governo con il D.L. 18/2020 ha previsto due distinte tipologie di sospensione dei termini:

  • La prima disciplinata dall’art. 67 che ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, a favore del contribuente, di qualunque attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali;
  • • La seconda, disciplinata dall’art. 68 che, invece, ha inserito la sospensione della riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Pertanto, ove venga notificata una cartella esattoriale avente ad oggetto una richiesta di pagamento per un debito di cui si sospetta l’intervenuta prescrizione, è consigliabile richiedere una consulenza legale, anche al fine di verificare se alla luce della sospensione dei termini per la riscossione coattiva ci siano i presupposti per adire le competenti Autorità giudiziarie e chiedere l’annullamento della cartella.


Ricordiamo che, in base al tipo di pretesa contenuta nella cartella esattoriale ricevuta, potrà essere eccepita la prescrizione a mezzo ricorso presentato alla competente Autorità giudiziaria e, nello specifico:

  • Commissione Tributaria Provinciale per TRIBUTI ERARIALI, COMUNALI e BOLLO AUTO;
  • Giudice di Pace per SANZIONI AMMINISTRATIVE;
  • Tribunale Sezione Lavoro per CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

Infine giova porre in rilievo un altro importante strumento utile ad ottenere lo sgravio delle cartelle illegittimamente iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, ossia l’impugnazione del ruolo, che potrà essere esperita, per come emerge dalla recente giurisprudenza, solo laddove risulti che il contribuente non abbia potuto impugnare la singola cartella, poiché mai (o invalidamente) notificata.



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