Per fornire una risposta al quesito, occorre partire da una premessa indispensabile: Quando un diritto non viene esercitato per un certo lasso di tempo si estingue. La legge parla a tal proposito di “prescrizione”, stabilendo all’art. 2934 del codice civile che “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Inoltre la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere legalmente esercitato. Nel caso delle bollette di luce e gas, la prescrizione riguarda il diritto di pagamento di una fattura relativa a un periodo passato. Per cui trascorso un determinato periodo di tempo senza che l’utente abbia ricevuto alcun avviso di pagamento, il fornitore non potrà più chiedere il versamento dell’importo richiesto. Il termine di prescrizione ordinario in base all’art. 2946 c.c. è di 10 anni, ma sono previste dal codice civile anche delle prescrizioni più brevi.
In particolare, nelle ipotesi delle bollette aventi ad oggetto le utenze di luce e gas, la legge di bilancio 2020, in base alle direttive dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha fissato la prescrizione in due anni.
In particolare, è stato dato attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio del 2018, la quale aveva già fissato in due anni la prescrizione delle utenze di luce e gas, stabilendo all’art. 1 co. 4 che: “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese […] o i professionisti […] e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
L’ARERA, con la deliberazione 97/2018/R/COM e con la successiva deliberazione 264/2018/R/COM, ha adottato misure urgenti di prima attuazione delle disposizioni della Legge di bilancio 2018, con particolare riferimento alle fatture relative alla fornitura di energia elettrica con scadenza di pagamento successiva all’1 marzo 2018, ed ha avviato un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni della suddetta legge nei settori energetici.
Dunque per tornare al quesito inziale, possiamo rispondere affermando che le bollette di luce ed energia emesse a partire dal 1° marzo 2018 cadono in prescrizione dopo 2 anni (le bollette della luce emesse invece in un periodo precedente hanno termine di prescrizione di 5 anni, e lo stesso discorso vale anche per i conguagli della luce).
Le bollette aventi ad oggetto la fornitura di gas, emesse a partire dal 2 gennaio 2019, cadono invece in prescrizione dopo 2 anni (per le bollette del gas emesse nei periodi precedenti, invece, il termine di prescrizione è di 5 anni).
ATTENZIONE INOLTRE PERCHE’, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA ARERA 184/2020/R/COM, I FORNITORI DOVRANNO RIPORTARE IN BOLLETTA LA SEGUENTE DICITURA (lettera a): “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”